Non esistono più le incompatibilità e i conflitti di interesse dei mediatori volte a limitare, soprattutto agli avvocati, la possibilità di svolgere incarichi di mediazione: la norma [1] è stata annullata ieri dal Tar Lazio [2]. La ragione dell’illegittimità risiede nel fatto che la norma primaria [3] non consente al ministero di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, quindi, le incompatibilità dei mediatori. C’è quindi un evidente difetto di delega. In realtà il legislatore ha rimesso alla regolamentazione degli organismi tale compito in ordine alla quale il ministero svolge attività di vigilanza in fase di iscrizione nel registro potendo quindi verificare il contenuto dei singoli regolamenti.
Esultano gli avvocati, che avevano sollevato per primi la questione della illegittimità del disposto normativo. L’azione, in particolare, era stata intrapresa dal Coordinamento della conciliazione forense (che riunisce oltre 50 organismi di mediazione forensi).
Ricordiamo il contenuto della norma ora annullata:
“1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è
socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali”.
La sentenza in commento sottolinea il ruolo centrale dell’attuale legge che regola la mediazione che non lascia alcuno spazio alla decretazione ministeriale in materia di garanzie sulla imparzialità dei singoli mediatori: sono i regolamenti e i codici etici degli organismi di mediazione che devono disciplinare tali aspetti fondamentali al fine di assicurare la imparzialità e la terzietà del mediatore.
Ricordiamo che il decreto del Fare del 2013 [4] ha riconosciuto di diritto a tutti gli avvocati la qualifica di mediatore il che dà luogo ad una inscindibilità di posizione laddove un avvocato scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione.
[1] Art. 14bis inserito dal Dm 4 agosto 2014, n. 139 che ha modificato il Dm 180 del 18 ottobre 2010.
[2] Tar Lazio, sent. n. 3989 dell’1.04.2016.
[3] Art. 16, comma 2, Dlgs 28/2010.
[4] DL 69/2013.
Fonte:http://www.laleggepertutti.it/117006_avvocati-mediatori-cadono-le-incompatibilita
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