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A COSA PORTA LA MANCATA PARTECIPAZIONE IN MEDIAZIONE

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La mancata partecipazione senza una valida giustificazione al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), costituisce condotta di per sé grave perché idonea a determinare la introduzione ovvero, se già pendente, l’incrostazione ed il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario, quello italiano, già ampiamente saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata.
Nel caso della mediazione demandata la violazione dell’ordine del giudice dà luogo alla applicazione dell’art.96 co.III° cpc, sia nell’interesse dell’istituto della mediazione, ma ben di più e prima, nell’interesse al rispetto del processo e della condotta processuale, che si qualifica scorretta e sanzionabile proprio nella misura in cui senza valida ragione viene disatteso un ordine legalmente dato dal giudice.
A cura del Mediatore Avv. Emiliano Goracci da Grosseto.

 

Per leggere la sentenza al completo cliccate qui http://www.conciliazionecila.it/2016/09/12/la-mancata-partecipazione-mediazione-costituisce-condotta-grave-sanzionabile-ex-art-96-comma3cpc/

 

Fonte: http://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-mancata-partecipazione-in-mediazione-costituisce-condotta-grave-sanzionabile-ex-art-96-comma-3cpc-541.aspx

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