Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria rende improcedibile la domanda
Per il Tribunale di Ravenna il mancato esperimento della mediazione “ante causam” nelle materie in cui questa è obbligatoria, provoca la improcedibilità del successivo giudizio.
La scelta operata dal legislatore è chiara nel sottrarre alla disponibilità delle parti la tempistica prevista per il suo svolgimento e non vale a sanare il vizio processuale l’eventuale avvio della mediazione in corso di causa.
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