LA MEDIABILITA’ DELLA LITE SUGGERITA DAL GIUDICE DELLA CAUSA
Il giudice può invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione quando la soluzione amichevole è preferibile rispetto all’alternativa processuale.
Il giudizio sulla mediabilità viene espresso alla luce delle difese approntate dalle parti, alla natura e al valore della causa e dalla sua prevedibile non breve durata, nonché dai costi elevati che le parti affronterebbero per giungere a sentenza.
Lo svolgimento della mediazione per essere effettivo richiede la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione, in modo da consentire loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione.
La mancata partecipazione è valutata negativamente ex art. 116 cpc
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