LE CONTROVERSIE SCATURENTI DALLE POLIZZE FIDEIUSSORIE RIENTRANO NELLE MATERIE PER LE QUALI E’ PREVISTA L’OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIAZIONE CIVILE
La causa in oggetto in quanto afferente a rapporti bancari rientra nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010, n. 28, e una volta consumato il potere delle parti di chiedere la sospensione o la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, risulta assoggettata alla mediazione obbligatoria non essendo stata depositata né pubblicata la preannunciata (cfr. comunicato della Corte Costituzionale) sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega.
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