MEDIAZIONE IN APPELLO, ALTERNATIVA PER LE PARTI
l giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione che in tal caso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Trattasi di una facoltà che il giudice esercita con discrezione e attraverso una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice.
La normativa sulla mediazione intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato.
Per leggere il testo integrale clicca qui