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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MEDIAZIONE

La sentenza del tribunale di Roma del 29/02/2016 riguarda i casi di mediazione obbligatoria e la pubblica amministrazione. Gli enti pubblici non sempre partecipano in mediazione, nonostante vengano regolarmente convocati. La partecipazione al procedimento di mediazione demandata, però, è obbligatoria per legge e, quindi, la P.A. non può non presentarsi agli incontri: un rifiuto generalizzato e aprioristico non è giustificabile.
La legge non fa nessun tipo di eccezione per gli enti pubblici che hanno gli stessi oneri e obblighi di qualsiasi altro soggetto.
Il giudice sottolinea, inoltre, che è opportuno regolamentare in maniera adeguata la partecipazione della P.A. agli incontri di conciliazione. Il soggetto che partecipa in mediazione come rappresentante dell’ente deve concordare con esso i termini entro cui condurre le trattative.

Potete trovare il testo integrale della sentenza cliccando sul seguente link:
http://www.conciliazionecila.it/2017/01/02/pubblica-amministrazione-mediazione/

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