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L’AVVOCATO DEL CONDOMINIO DEVE PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE ANCHE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le controversie in materia condominiale possono essere risolte in modo più veloce con la mediazione. Questa può essere ordinata dal giudice come condizione di procedibilità. Nel caso preso in esame dalla sentenza del tribunale di Milano, l’avvocato difensore del condominio chiedeva una proroga del termine per la presentazione della domanda di mediazione per poter sottoporre all’assemblea condominiale il contenuto del provvedimento giurisdizionale, ma il giudice negava questa domanda. Quando il giudice suggerisce alle parti una mediazione volontaria, infatti, l’adesione all’invito e l’avvio della procedura costituiscono un’estrinsecazione del potere di assistenza e rappresentanza processuale. In sintesi, se il Giudice dispone la mediazione e nessuna delle parti dà avvio al procedimento di mediazione, si dichiara l’improcedibilità della causa. L’avvocato del condominio è inoltre, tenuto a presentarsi anche in assenza dell’approvazione dell’assemblea.

Per leggere il testo integrale della sentenza, potete cliccare su questo link:
http://www.conciliazionecila.it/2016/12/23/lavvocato-del-condominio-deve-partecipare-alla-mediazione-anche-senza-autorizzazione-dellassemblea/

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