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NEL PROCEDIMENTO PER SFRATTO LA PARTE INTIMATA CHE NON PARTECIPA ALLA MEDIAZIONE DEVE PAGARE UNA SANZIONE PECUNIARIA

Quando si avvia un procedimento di sfratto e il giudice rimanda alla risoluzione della controversia tramite procedute di mediazione, la parte intimata è tenuta a partecipare agli incontri di riconciliazione. Se non si presenta alle procedure di mediazione, è obbligata a pagare una sanzione pecuniaria. La sentenza in merito del tribunale di Belluno prevede che il conduttore paghi gli interessi legali e le spese processuali stabilite dal giudice e, non avendo preso parte al procedimento di mediaconciliazione senza un motivo valido e legittimo, anche una multa, la cui somma è sempre stabilita in sede dal giudice.

Per leggere il testo integrale della sentenza, potete cliccare sul link seguente: http://www.conciliazionecila.it/2016/12/20/la-parte-intimata-uno-sfratto-non-partecipa-alla-mediazione-deve-pagare-sanzione-pecuniaria/

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