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I CASI IN CUI IL RIFIUTO DI PRENDERE PARTE ALLA MEDIAZIONE È INGIUSTIFICATO

La sentenza di Vasto del 17.12.2016 mostra i casi in cui il rifiuto di prendere parte al processo di mediazione è ingiustificato. La partecipazione ai vari incontri è obbligatoria, salvo rari impedimenti che abbiano il carattere “della assolutezza e della non temporaneità”. Quando una delle parti decide di non presenziare e lo comunica in anticipo, non è in ogni caso esonerata dalla partecipazione. Secondo l’attuale sistema normativo, inoltre, non si può mai mettere in discussione la necessità di avviare la mediazione in maniera preventiva senza prendere parte al primo incontro durante il quale il mediatore espone le modalità di svolgimento della conciliazione.

Il rifiuto di prendere parte alla mediazione deve essere, quindi, “consapevole, informato e motivato”. Deve essere necessariamente preceduto da un’adeguata opera di informazione sulla procedura e supportato da impedimenti assoluti e non mossi dalla diffidenza nel potenziale risolutivo della mediazione.

Trovate il testo integrale della sentenza cliccando su questo link: http://www.conciliazionecila.it/2016/12/19/rifiuto-prendere-parte-alla-mediazione-ingiustificato/

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