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LA CONTROVERSIA SULLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CANONI D’AFFITTO E’ SOGGETTA A MEDIAZIONE

La controversia che riguarda la richiesta di pagamento dei canoni d’affitto di un’azienda rientra tra le materie che sono soggette alla mediazione obbligatoria. Nella causa civile presa in atto dal Tribunale di Treviso veniva concesso un contratto di affitto all’azienda che svolgeva l’attività di bar e il corrispettivo veniva pagato in rate mensili stabilite anticipatamente. Nel 2012 l’affittuaria non ha provveduto al pagamento e la proprietaria dell’immobile notificò l’intimazione di sfratto per morosità. In seguito l’affittuaria si trovò costretta a cessare l’attività e a riconsegnare l’azienda con un ritardo di circa 102 giorni; ciò comportò l’aggiunta degli interessi moratori decorrenti dalla data successiva a quella di scadenza del pagamento dei canoni mensili. L’affittuaria contestò questa richiesta sostenendo che aveva sempre pagato i canoni e sostenne l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo.
Attivata la procedura di mediazione la parte opposta non è comparsa rivelando così il mancato interesse a proseguire l’azione intrapresa con la presentazione dell’istanza di ingiunzione. La mancanza della parte all’udienza e di conseguenza delle sue pretese all’udienza hanno fatto si che il decreto ingiuntivo venisse revocato e il giudice condanna la parte opposta a restituire l’importo dovuto con l’aggiunta degli interessi legali che sono maturati più il pagamento delle spese dovute all’opponente.
Ricordiamo infatti che durante la procedura di conciliazione è necessaria la presenza delle parti altrimenti si incorre nella sanzione prevista dall’art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010 che prevede la condanna ad una somma pari al contributo unificato della causa.

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