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OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO E MANCATO AVVIO DELLA MEDIAZIONE

Quando si arriva al giudizio di opposizione del decreto ingiuntivo, se il debitore non avvia la mediazione entro i termini stabiliti dalla legge finisce per subire tutte le conseguenze dell’improcedibilità della domanda. Nella sentenza del Tribunale di Parma le spese processuali vengono poste a carico delle opponenti come viene ritenuto anche dalla giurisprudenza della legittimità secondo la quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria verte sulla parte opponente.
Infine il giudice dichiara improcedibile l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo condannando le opponenti al pagamento delle spese processuali.

Potete trovare la sentenza integrale del Tribunale di Parma al seguente link http://www.conciliazionecila.it/2016/11/30/opposizione-al-decreto-ingiuntivo-mancato-avvio-della-mediazione/

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