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Mediazione: le parti devono essere presenti

Conciliazioni: dinanzi all’organismo di mediazione, è necessaria la presenza personale dell’interessato che non può, pertanto, limitarsi a delegare il proprio avvocato.

La mediazione si può fare solo con la presenza personale delle parti, che pertanto non possono limitarsi a delegare il proprio avvocato affinché partecipi, al loro posto, all’incontro presso l’organismo. Il tentativo di conciliazione, perché possa dirsi realmente eseguito – e non un semplice passaggio “burocratico” da svolgere solo per rispetto formale della legge – richiede che gli interessati si incontrino e parlino di persona. È quanto sta chiarendo, a più riprese, tutta la giurisprudenza e, da ultimo, il Tribunale di Modena [1].

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Cosa significa “Mediazione obbligatoria.”

Chi dà mandato all’avvocato affinché lo difenda in causa deve però tenere conto che esistono determinate ipotesi in cui, prima di approdare davanti al giudice, bisogna obbligatoriamente tentare una conciliazione; essa si svolge presso un organismo di mediazione del luogo ove è competente il tribunale. I casi in cui la mediazione è obbligatoria sono:

-controversie in materia di condominio;
-diritti reali (proprietà di beni mobili e immobili, servitù, ecc.);
-divisioni;
-successioni ereditarie;
-patti di famiglia;
-locazione;
-comodato;
-affitto di aziende;
-risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
-risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
-contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ebbene, in ognuno di questi casi, al tentativo di mediazione non si può presentare solo l’avvocato, ma, con questi, deve per forza presentarsi anche il cliente. Se non lo fa, le conseguenze possono essere davvero pesanti:

-se si tratta dell’attore (colui, cioè, che inizia la causa), la causa non può proseguire e, quindi, la domanda viene rigettata;
-se si tratta del convenuto (colui, cioè, che si difende dall’altrui chiamata), questi riceve una multa e il suo comportamento può essere valutato, alla fine della causa, ai fini di una eventuale condanna alle spese processuali.

L’assenza al tentativo di mediazione può tollerarsi solo se vi sono giustificati motivi che, ovviamente, vanno dimostrati. Il rifiuto della parte alla mediazione si può considerare ingiustificato in due ipotesi:

-se la parte non ha fornito alcuna dichiarazione sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione;
-se la parte deduce motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà – ad esempio – mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria.

Mediazione: la presenza dell’avvocato non è sufficiente

L’ordinanza in commento conferma il filone giurisprudenziale secondo cui le parti devono essere presenti personalmente in mediazione. Non è sufficiente la presenza dell’avvocato, pur se munito di procura. Il che, oltre ad essere conforme al tenore letterale della legge (“le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”) è anche nello spirito stesso della mediazione, il cui obiettivo è quello di far emergere i reali interessi delle parti.
Ormai sono numerosi i precedenti giurisprudenziali in cui è stato precisato che la partecipazione in mediazione è un’attività personalissima che la parte non può delegare al difensore (che peraltro non può incarnare le funzioni di rappresentante e di assistente); pena l’improcedibilità della domanda [2]. Non avrebbe del resto senso un primo incontro con finalità informative, se effettuato solo con la presenza di un legale.
Del resto le parti devono essere presenti perché solo loro possono essere in grado di esteriorizzare quelli che sono i loro veri interessi. L’avvocato, di norma, non fa che riferire la volontà del proprio cliente e, quindi, dinanzi all’offerta di controparte, dovrebbe comunque riservarsi per consultarsi con l’assistito e riferire le intenzioni di quest’ultimo. Il che complicherebbe il procedimento e diminuirebbe le possibilità di successo della procedura.
L’ordinanza del Tribunale di Modena ha quindi fatto proprio questo principio, senza però arrivare alle conseguenze previste dalla legge e, per esempio, dal Tribunale di Vasto che ha condannato la parte che sostanzialmente non era comparsa, al pagamento della cifra equivalente al contributo unificato in favore dell’erario. Il Tribunale di Modena, invece, nell’ottica di garantire lo svolgimento della mediazione, e considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda, ritenendo indispensabile che al primo incontro con il mediatore siano presenti le parti personalmente, assistite (e non rappresentate né difese) dal difensore, ha disposto che la parte più diligente depositi nuova istanza, specificando che, laddove esse non siano presenti, sarà onere del mediatore rinviare l’incontro invitandole a comparire personalmente.

 

[1] Trib. Modena, ord. 2.05.2016.
[2] Trib. Vasto sent. del 9.03.2015, Trib. Pavia sent. del 9.03.2015, Trib. Siracusa sent. dell’11.04.2016.

Fonte:http://www.laleggepertutti.it/123595_mediazione-le-parti-devono-essere-presenti

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