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Mediazione, il termine non è perentorio

 Il differente trattamento sanzionatorio tra il mancato svolgimento della mediazione prima della causa e quella in corso di giudizio: in quest’ultimo caso il termine non è perentorio.

 

Nessuna preoccupazione se la parte, onerata dal giudice di avviare il tentativo di mediazione, deposita la relativa domanda in ritardo rispetto al termine di 15 giorni fissato dalla legge: secondo una sentenza del Tribunale di Monza [1], detto termine non è perentorio.

 

La vicenda

A seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ordinava all’opponente di avviare il tentativo di mediazione entro 15 giorni. Senonché tale termine non veniva rispettato, benché il procedimento di mediazione si fosse concluso (negativamente) entro il termine finale dei tre mesi previsti dalla legge e, in ogni caso, entro l’udienza fissata dal Tribunale per verificare l’esito della mediazione.

 

Si può sempre chiedere la proroga per la mediazione

Secondo il Tribunale non v’è dubbio sulla natura non perentoria (ossia ordinatoria) del termine di quindi giorni assegnato dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione. Tanto è vero che la parte a carico della quale è stato posto l’onere di instaurare il procedimento può sempre chiedere e ottenere, dal giudice, una proroga a condizione che depositi tempestivamente l’istanza prima della scadenza del termine stesso.

Del resto nessuna norma attribuisce allo spirare di quel termine un effetto preclusivo dell’attività di mediazione. Ne deriva che la tardività dell’instaurazione del procedimento di mediazione non può essere equiparato al mancato svolgimento del procedimento di mediazione prima della causa.

 

Fonte:http://www.laleggepertutti.it/117482_mediazione-il-termine-non-e-perentorio

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