La mediazione su ordine del giudice sbarca anche in appello: è infatti facoltà del magistrato, anche in secondo grado, ordinare alle parti di procedere al tentativo di conciliazione davanti all’organismo apposito, pur in assenza di una norma specifica che preveda tale possibilità. Ciò vale anche per le cause il cui oggetto non rientra tra quelli per i quali è imposta la mediazione obbligatoria prima del giudizio. Questo è almeno l’orientamento espresso dalla Corte di Appello di Milano in una recente ordinanza [1]. Il provvedimento apre così le porte alla mediazione delegata anche in appello.
In verità, non è la prima decisione che perviene a tale conclusione. Già in passato la stessa Corte di Appello meneghina, così come quella di Firenze, avevano optato per una visione allargata della mediazione, trasformando l’invito del giudice a mediare in un vero e proprio potere. In ogni caso, i dati statistici dimostrano una maggiore riluttanza, da parte dei magistrati di secondo grado, a sfruttare tale strumento.
La motivazione della Corte milanese è piuttosto semplice e lineare: la finalità della mediazione non è solo deflattiva, ma anche – e soprattutto – quella di incentivare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, onde facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato: il tutto allo scopo di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile.
Dall’ordinanza poi discendono alcuni interessanti spunti. Il primo è il ritenere del tutto indifferente che la materia della controversia rientri tra quelle per cui è obbligatoria la mediazione preventiva. In secondo luogo, sarà onere del giudice di appello ricostruire, nell’ordinanza di rimessione delle parti al mediatore, l’intera vicenda sin dall’inizio del giudizio, in modo da consentire al mediatore di intuire immediatamente i punti forti e quelli deboli della sentenza di primo grado. In ultimo, il momento più opportuno per rivolgere l’invito alle parti è quello della prima udienza di trattazione, dedicata anche alla discussione delle istanze di sospensione, inammissibilità e di prove.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117697_la-mediazione-arriva-anche-in-appello
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