Oggetto: come applicare la mediazione nei processi con pluralità di parti e domande           Q"> Oggetto: come applicare la mediazione nei processi con pluralità di parti e domande           Q">

Tribunale di Verona, sez. III civile, ordinanza 18/12/2015

Admin 0
Oggetto: come applicare la mediazione nei processi con pluralità di parti e domande          
Qualora non si sia svolto il tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale assoggettata alla mediazione obbligatoria, non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette.

La pronuncia in commento affronta la tematica dell’ambito applicativo della mediazione obbligatoria nel caso di processi oggettivamente e soggettivamene complessi.

In particolare, si pone il quesito se, a norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 in tema di mediazione c.d. obbligatoria ex lege, la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma direconventio reconventionis.

Il richiamato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, infatti, dispone come noto che “chi intende esercitare in giudizio un’azione” relativa a una controversia vertente in una delle materie ivi elencate è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ciò posto, sono due i casi che al riguardo possono presentarsi:

a) presentazione dell’ulteriore domanda in giudizio, quando il tentativo di mediazione sia già stato esperito con riferimento alla domanda principale;

b) presentazione dell’ulteriore domanda in giudizio, quando il tentativo di mediazione non sia stato esperito nemmeno con riferimento alla domanda principale.

Il primo caso riguarda l’ipotesi in cui la domanda cumulata (domanda ovviamente vertente in una materia ricompresa nell’alveo applicativo del richiamato comma 1-bis) sia inedita, ossia, come spiega la pronuncia in parola, viene “ad aggiungersi ad una domanda principale che è già stata sottoposta a mediazione”.

Nella fattispecie in analisi, però, non era stato svolto alcun tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale. Si rientra quindi nell’ipotesi sub lett. b); ipotesi sulla quale si concentra la pronuncia in commento.

Il Giudice osserva al riguardo che in tali casi “non si vedono ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate che vi siano soggette”.

Nel caso di specie, gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, chiamavano in giudizio l’Azienda sanitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito delle gravissime lesioni subite dal loro figlio quale effetto della somministrazione allo stesso di alcuni vaccini.

La convenuta chiedeva al Giudice, ottenendola, l’autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia di assicurazione (per essere da essa manlevata di quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori). La Compagnia di assicurazione, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale di rito, l’improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione.

Con comparsa intervenivano poi nel giudizio anche i nonni materni e paterni del piccolo, svolgendo nei confronti della convenuta domanda di risarcimento dei danni alla persona (che assumevano di aver subito a seguito del predetto fatto illecito).

Ciò posto, il Giudice osserva che:

– la controversia tra attori e convenuti rientra tra quelle soggette a mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, atteso che attiene ad una fattispecie di responsabilità sanitaria;

– la controversia tra convenuta e terza chiamata rientrano tra quelle soggette a mediazione ai sensi dello stesso comma 1-bis, atteso che si fonda su un contratto assicurativo.

Considerato che, come anticipato, nella specie non era stato svolto alcun tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale, alla luce dell’orientamento interpretativo esposto il Giudice assegna alle parti il termine previsto dalla legge (quindici giorni) per presentare l’istanza di mediazione rispetto a tutte le domande svolte in causa, e quindi, con riferimento:

– alla domanda attorea (responsabilità sanitaria);

– alla domanda della convenuta nei confronti della terza chiamata (contratto assicurativo);

– alla domanda risarcitoria avanzata dai terzi intervenuti (che si fonda sul medesimo titolo di quella degli attori).

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/12/mediazione-nei-processi-con-pluralita-di-domande-e-

4243 Totale visite 16 Visite oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *