EFFICACIA DELL’ACCORDO PRIVO DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI AVVOCATI
Tribunale di Bari, ordinanza 07.09.2016
A cura del Mediatore Avv. Daniela De Vita da Milano.
Commento:
La mancanza dell’attestazione e certificazione di “conformità dell’accordo di mediazione alle norme imperative e all’ordine pubblico”, costituisce un requisito di mera irregolarità formale, inidoneo ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo.
Con queste motivazioni, il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva avviata sulla scorta di un accordo di mediazione, sottoscritto dagli avvocati, ma privo della clausola di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
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