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IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE SE LA MATERIA DEL CONTENDERE NON È BEN ESPLICITATA

La sentenza del tribunale di Verona mostra un caso di improcedibilità della domanda di mediazione. Le ragioni addotte dalla parte attrice sono state indicate come “applicazione di interessi illegittimi su n.2 rapporti contrattuali” e tale dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del contendere, motivo di illegittimità della domanda.
L’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti poiché si limita a menzionare due rapporti di conto corrente. L’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura.
Il Giudice assegna, dunque, alle parti il termine di 15 giorni per presentare l’istanza di mediazione con le dovute modifiche.

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