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LA MEDIAZIONE DEVE SVOLGERSI ANCHE QUANDO UNA PARTE NON SI PRESENTA

Quando il giudice demanda una mediazione obbligatoria e una delle due parti decide di non presentarsi, la mediazione deve comunque essere svolta. Non vi è nessuna norma esplicita che prevede che non si possano svolgere le procedure di riconciliazione in mancanza della parte convocata. La si può considerare un’eventualità secondaria dal momento in cui la finalità della mediazione è il raggiungimento di un accordo che per natura necessita di entrambe le parti prese in considerazione. Il giudice sottolinea, però, che bisogna andare oltre l'”usuale” e che può essere trovato un compromesso con percorsi meno diretti e più articolati. Motivi per cui non si può decidere di non dare corso alla mediazione se la parte convocata ha già comunicato di non voler prendere parte all’incontro. La mediazione obbligatoria in quanto tale deve essere esperita anche in casi di mancata adesione della parte inviata alla mediazione.

Se volete leggere il testo integrale della sentenza, potete cliccare su questo link:
http://www.conciliazionecila.it/2016/12/22/la-mediazione-deve-svolgersi-anche-parte-non-si-presenta/

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