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DOPO IL FALLIMENTO DEL PRIMO TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE, IL GIUDICE PUÒ INVITARE LE PARTI AD UNA NUOVA MEDIAZIONE.

Quando le parti coinvolte falliscono in un primo tentativo di riconciliazione, il giudice può ordinare un’ulteriore procedura di mediazione. In questo modo si rappresentano in modo imparziale entrambe le posizioni e i relativi punti deboli e si giunge a ragionevoli e veloci punti di accordo. È il giudice che analizzando la situazione sceglie il momento propizio per disporre l’avvio della mediazione civile.
Si vuole dimostrare così che ancora non è stata adeguatamente compresa l’importanza della mediazione civile che riesce, in tempi più veloci, a contenere ed eliminare il contenzioso. Il giudice nella sentenza sottolinea, infatti, che per risolvere la controversia sarebbe stato sufficiente sedersi ad un tavolo ricorrendo all’ausilio di un mediatore e suggerisce “un punto di equilibrio conciliativo, irrorato di equità, sulle quale ben possono ed anzi debbono le parti, in caso di difficoltà ad accordarsi sull’esatto contenuto della proposta, continuare a discutere”.

Se volete leggere il testo integrale della sentenza del Tribunale di Roma del 29.10.2015, la trovate sul nostro sito a questo sito: http://www.conciliazionecila.it/2016/12/16/fallimento-del-primo-tentativo-riconciliazione-giudice-puo-invitare-le-parti-ad-nuova-mediazione-sentenza-del-tribunale-roma/

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