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IMPROCEDIBILITA’ DELL’APPELLO E MEDIAZIONE DEMANDATA

Nella sentenza del Tribunale di Firenze l’ufficio aveva disposto il procedimento di mediazione con il consecutivo termine dei 15 giorni per la presentazione della domanda all’organismo. Viene dichiarata però l’improcedibilità dell’appello perché all’odierna udienza le parti hanno dichiarato di non aver esperito la mediazione. Infatti, questa rappresenta la condizione principale di procedibilità della domanda giudiziale e se non viene posta risulta impossibile emanare la sentenza di merito. Ricordiamo infatti che nel caso di mediazione disposta nel giudizio di appello la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello va intesa non come improcedibilità dell’originaria domanda sostanziale attorea” ma nel senso di “improcedibilità dell’appello” con la conseguenza che la sentenza di primo grado passa in giudicato.
Considerato ciò, il Giudice dichiara infine l’improcedibilità dell’appello con le opportune conseguenze di legge.

Trovate la sentenza integrale al seguente link http://www.conciliazionecila.it/2016/11/23/improcedibilita-dellappello-mediazione-demandata/

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