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Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione al creditore opposto

Un’altra sentenza in contrasto con la Cassazione: la mancata attivazione del procedimento di mediazione, dopo la prima udienza, fa decadere il decreto ingiuntivo.

 

Si consolida la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di attivare la mediazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto pena la revoca del decreto ingiuntivo: a prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione dell’anno scorso – che, invece, aveva addossato l’onere sul debitore opponente – non c’è solo il tribunale di Firenze e il giudice di Pace di Taranto, ma anche il tribunale di Busto Arsizio [1].

L’intervento della Suprema Corte non è riuscito a definire il forte contrasto giurisprudenziale sull’obbligo della mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. La questione continua a dividere i giudici e, soprattutto, a gettare incertezza tra le parti e i rispettivi avvocati. La posta in gioco è altissima. Infatti:

 

  • se si deve ritenere che l’attivazione della mediazione spetti al creditore opposto, il mancato esperimento del tentativo comporta la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo e la definitiva liberazione del debitore dall’obbligo di pagamento;
  • se, al contrario, si deve ritenere che l’attivazione della mediazione spetti al debitore opponente, la mancata attivazione della mediazione comporta l’improcedibilità dell’opposizione e, quindi, la conferma definitiva (e non più contestabile) del decreto ingiuntivo.

 

Insomma, è proprio dalla soluzione di questo preliminare aspetto di procedura che dipende la sorte della causa. Sicché, come abbiamo già ribadito in queste stesse pagine, posta l’attuale incertezza, sarebbe auspicabile che fosse il giudice stesso, nell’ordinanza di rimessione delle parti innanzi all’organismo di mediazione, a esplicitare il proprio orientamento, specificando a carico di chi sia l’attivazione della mediazione.

A chi spetta le mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo

Il dubbio interpretativo relativo a sapere chi sia la parte onerata di attivare la mediazione obbligatoria nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo deriva dal fatto che la legge prevede che la condizione di procedibilità non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Non vi è dubbio che il creditore che chiede un decreto ingiuntivo non sia obbligato a tentare la mediazione prima del deposito del ricorso, ma dopo l’opposizione e la decisione sulla provvisoria esecutività chi è onerato di attivare (e partecipare) al tentativo di mediazione?

 

La Cassazione, l’anno scorso, seguita poi da numerosi tribunali [2] aveva ritenuto di dover accollare l’onere sul debitore opponente. E ciò perché, seppur nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ruolo di attore sostanziale lo ha il creditore opposto, è vero che tale regola riguarda solo l’onere della prova e dunque la fase istruttoria. Nulla cambia invece per le fasi introduttive e preliminari al giudizio, tant’è che nessuno mette in dubbio che il contributo unificato lo debba pagare il debitore opponente.

 

Seguendo la linea della Suprema Corte, in caso di mancato assolvimento della condizione di procedibilità, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità e il decreto ingiuntivo diviene definitivo e acquista efficacia esecutiva se non ne era già munito.

 

Opposta è la tesi del Tribunale di Busto Arsizio secondo cui la tesi della Cassazione è di “dubbia compatibilità” con il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione, in quanto renderebbe la mediazione una sorte di sanzione nei confronti di chi agisce in giudizio e fa valere le proprie ragioni.

 

Ecco allora che il Tribunale conclude che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione incombe sul creditore opposto, “atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa”.

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