IL GIUDICE PUÒ COMPENSARE LE SPESE DI GIUDIZIO SE IL CONVENUTO NON PARTECIPA ALLA MEDIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
– Seconda Sezione Civile –

Il Giudice Onorario dott. Fabio Eugenio Maria Iacopini in funzione di giudice
monocratico pronuncia ai sensi dell’art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. / 2015 Cont. promossa da
T. F.
Contro
Comune di P.,
oggetto: Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito m— O z
Conclusioni per la ricorrente:
Condanna della resistente al pagamento ex art. 34 L.392/1978 della somma di € 18.900, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Conclusioni per la resistente:
Rigetto delle domande della ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. la parte ricorrente esponeva di aver stipulato con la resistente un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto un bar ristorante con annesso centro sportivo sito in Zenna e che il predetto era stato dichiarato giudizialmente risolto con procedimento ex art. 657 cpc; l’immobile, quindi, veniva riconsegnato alla resistente il 30.12.2012, dopo il pagamento delle 18 indennità previste dall’art.34 L.392/1978. La ricorrente riferiva, poi, che nel mese di giugno 2013 la resistente aveva locato l’immobile ad una società che svolgeva la medesima attività prevista nel contratto di locazione inter parte e, pertanto, chiedeva il pagamento delle ulteriori 18 mensilità previste dalla su indicata norma.
Si costituiva in giudizio la resistente, precisando che l’immobile era stato riconsegnato il 27.12.2012 e che in data 14.6.2013 aveva stipulato con una società terza un accordo ex L 241/1998 che prevedeva la consegna di una vasta area, comprendente anche l’immobile per cui è causa, e che la predetta società l’1.1.2014 aveva stipulato con un’altra società un contratto di locazione avente oggetto il detto immobile per lo svolgimento di una attività analoga quella prevista nel risolto contratto inter partes. La resistente evidenziando quindi, che il nuovo contratto di locazione era stato stipulato oltre l’anno previsto dal già citato art. 34 della L. 392/1978, chiedeva la reiezione delle domande del ricorrente.
Non essendo necessaria l’istruttoria orale, la causa veniva discussa all’udienza del 7.4.2016, nella quale le parti precisavano le conclusioni come sopra.
Le domande della parte ricorrente non sono fondate e devono essere respinte. Risulta pacifico, in quanto documentalmente provato, che la ricorrente aveva riconsegnato l’immobile in data 27.12.2012 (doc. 2 resistente).
Risulta pacifico in quanto documentalmente provato che il nuovo contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile per cui è causa. in forza del quale la società conduttrice avrebbe svolto la medesima attività prevista nel risolto contratto inter partes è stato stipulato con decorrenza 1.1.2014 (doc. 4 resistente).
Risulta, inoltre, provato documentalmente che con l’accordo di concessione in diritto di superficie stipulato (doc. 3 resistente) la parte resistente aveva consegnato l’immobile de quo agitur solo al fine di effettuare una ristrutturazione del predetto e non per lo svolgimento di una attività commerciale analoga a quella precedentemente svolta dalla ricorrente.
E’ stata, pertanto offerta la prova che il termine di 1 anno previsto dalla L.392/1978 sia stato rispettato e, pertanto, non sussistono i presupposti di legge per la erogazione della ulteriore indennità di 18 mesi richiesta dalla ricorrente.
La parte ricorrente alla luce di quanto precede risulta essere soccombente nel presente giudizio, ma ciò non ostante il Tribunale ritiene che non debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
Risulta, infatti, documentalmente provato che la ricorrente prima di promuovere il giudizio aveva inviato alla resistente delle diffide per ottenere il pagamento della indennità oggetto del presente giudizio e non risulta provato che la resistente abbia dato riscontro alle predette. Inoltre, la “ubbl. il del 08/04/2016 resistente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, non esponendo, pertanto, quali fossero le motivazioni per la reiezione della domanda di pagamento. Con il suo comportamento, pertanto, la resistente ha indotto la ricorrente a promuovere un giudizio che de plano era infondato e che, presumibilmente stante la evidenza delle circostanze di fatto e di diritto emerse in corso di causa, non avrebbe promosso se fosse stata posta nelle condizioni di valutare la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda.
Ricorrono, pertanto, i giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
T. F. nei confronti di Comune di P. nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
Respinge le domande della ricorrente
Dichiara integralmente compensate le spese di lite
Così deciso in Varese il 07/04/2016

Fonte: 101mediatori

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