LA SENTENZA
07858/2016 REG.PROV.COLL. N. 16697/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16697 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Associazione Culturale Collezionando PMS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Passalacqua, Guglielmo Calcerano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Giovanni Vitelleschi, 26;
contro
Roma Capitale – Municipio I, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Rizzo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura Capitolina in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21;
con ricorso introduttivo,
per l’annullamento, previa sospensiva,
1- del provvedimento Roma Capitale, Municipio I Centro, UOA, Sportello Unico Attività produttive – Ufficio Manifestazioni – prot. n. 154874/14 recante “Concessione O.s.p. Temporanea a favore dell’Associazione culturale ‘Collezionando PMS ‘, Piazza Augusto Imperatore 2-16-23-30 novembre 2014″
nella parte in cui subordina la concessione al pagamento di Cosap, in asserita
applicazione della deliberazione C.C. n. 75/2010 e s.m.i.; 2 – del provvedimento Roma Capitale, Municipio I Centro, UOA, Sportello Unico Attività produttive – Eventi e Manifestazioni – prot. n. 151056/14 recante ” Mercatino Piazza Augusto Imperatore – Nuove tariffe Osp” ; 3 – dei provvedimenti Roma Capitale, Municipio I Centro, UOA, Sportello Unico Attività produttive – Eventi e Manifestazioni – prot. n. 179819/14 , n. 183987/2014 e n. 189959/2014 recanti concessioni Osp temporanee a favore dell’ Associazione Culturale Collezionando PMS, in Piazza Augusto Imperatore per le date 7-14-21 dicembre 2014, nella parte in cui subordinano la concessione al pagamento Cosap determinato in misura pari ad euro 1.149,00, in asserita applicazione della deliberazione C.C. n. 75/2010 e s.m.i.; 4 – della Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 75 del 30-31 luglio 2010 ed Allegati e successive modifiche e integrazioni nella parte in cui tale deliberazione subordina la concessione/autorizzazione all’utilizzo di terreni privati – ed in particolare, dell’area porticata di Piazza Augusto Imperatore in Roma – alla corresponsione di canone Cosap in favore di Roma Capitale, peraltro determinando tale canone in pari misura rispetto alle ipotesi di occupazione di suolo pubblico; 5 – della Deliberazionedell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 (Verbale n. 50 del 2014) recante modifiche alle tariffe ed ai coefficienti moltiplicatori relativi al calcolo Cosap ai sensi della suddetta Deliberazione di C.C. n. 75/2010; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale anche non conosciuto, per quanto di interesse della ricorrente e per la condanna al risarcimento dei danni subiti o subendo dell’Associazione ricorrente,
con atto recante motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensiva,
-della nota Roma Capitale prot. n. 12622 del 27 gennaio 2015, recante “Osservazioni ex art. 10 L.n. 241 del 1990 e s.m.i. con riferimento alla concessione OSP prot CA/154874 del 30 ottobre 2014 relativa all’allestimento in piazza Augusto Imperatore nei giorni 2-16-23-30 novembre 2014”;
– provvedimenti Roma Capitale – Municipio Roma I Centro –UOA-Sportello Unico Attività Produttive – Ufficio manifestazioni, prot. 191791 del 23 dicembre 2014, n. 13116 del 28 gennaio 2015 e n. 17985 del 5 febbraio 2015, recanti concessione OSP temporanea a favore dell’Associazione ricorrente in Piazza Augusto Imperatore, rispettivamente per le date del 28 dicembre 2014, 1° febbraio 2015 e 8 febbraio 2015, per quanto di interesse e nella parte in cui subordinano la concessione al pagamento di Cosap determinato in misura pari ad Euro1.149,00, ciascuno, in asserita applicazione della Delibera C.C. n. 75 del 2010 e succ. mod; -provvedimento Roma Capitale-Municipio Roma I Centro – UOA –Sportello Unico Attività Produttive – ufficio Manifestazioni prot. n. 5272015 del 2 gennaio 2015 recante concessione Osp temporanea a favore dell’associazione ricorrente in Piazza Augusto Imperatore, rispettivamente per le date del 4-11-18-25 gennaio 2015, per quanto di interesse e nella parte in cui subordina la concessione al pagamento di Cosap determinato in misura pari ad Euro 4.595,00, in asserita applicazione della Delibera C.C. n. 75 del 2010 e succ. mod.,
-nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto, per quanto di interesse della ricorrente e per la condanna al risarcimento del danno subito o subendo dall’Associazione ricorrente per effetto dei provvedimenti stessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale – Municipio I;
Vista l’ordinanza n.577 del 2015 con cui è stata accolta la suindicata domanda cautelare in relazione al ricorso introduttivo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti idifensori presenti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1.Riferisce l’Associazione indicata in epigrafe di svolgere, da oltre un decennio, attività consistente nella periodica organizzazione di eventi di esposizione e vendita di oggettistica e piccolo antiquariato amatoriale, a cura di autonomi rivenditori, in alcune domeniche del mese, nell’ambito di manifestazione, sempre autorizzata dall’Amministrazione comunale nella piazza Augusto Imperatore in Roma. Si tratta di una mostra mercato, disciplinata ai sensi della legge regionale n. 33 del 1999, che si svolge al di sotto dell’area porticata di palazzo sito in piazza Augusto Imperatore, nei pressi dei civici nn. 22-27-32,angolo Largo dei Lombardi, cosiddetti “Portici di Morpurgo”, dal nome dell’architetto che ha progettato la sistemazione della piazza negli anni ‘30.
L’Associazione, al fine di poter utilizzare l’area, riferisce di aver siglato in data 11 febbraio 2013, apposito contratto di locazione per esigenze transitorie con il Condominio di Piazza Augusto Imperatore nn.22-27-32, proprietario dell’area privata, a fronte della corresponsione di canone mensile pari ad euro 1600,00 e di aver svolto manifestazioni nel corso dell’anno 2010, autorizzate dal Comune di Roma,senza alcuna pretesa ai fini del canone Cosap trattandosi di occupazione ricadente su area privata.
Riferisce altresì che nel corso degli ultimi anni Roma Capitale, assumendo la formazione sull’ area porticata in questione di una servitù pubblica di passaggio, avrebbe imposto il versamento di canone di occupazione sempre più oneroso, con l’applicazione della Delibera C.C.n.75 del 2010.
Con la nota n. 151056 del 23.10.2014 Roma Capitale ad integrazione delle somme già corrisposte dall’Associazione per i mesi settembre-ottobre 2014 ha richiesto ulteriore somma di canone COSAP per l’utilizzo della predetta area non appartenente al Comune stesso. Tale somma sarebbe sproporzionata, non giustificata e illegittima in assenza del presupposto della sussistenza di alcuna servitù pubblica di passaggio sull’area in questione, alla luce di quanto anche assunto dalla sentenza n.10183 del 2014 di questa sezione per l’area in questione riguardo controversia analoga.
Avverso il predetto provvedimento nonché gli altri atti indicati in epigrafe l’Associazione ha proposto ricorso deducendo articolati motivi di impugnazione volti a censurare l’eccesso di potere sotto svariati profili e la violazione dell’applicazione della deliberazione numero 75 del 2010 in materia di Osp e canone COSAP e della deliberazione dell’ Assembleacapitolina n. 39 del 2014, la violazione degli articoli tre, 23,42 e 97 della costituzione, la violazione del principio di legalità e, difetto di attribuzione travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, la carenza dell’istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e illogicità, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta: i provvedimenti con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento del canone sarebbero illegittimi in assenza della sussistenza sull’area in questione di alcuna servitù pubblica di passaggio, difettando l’unico presupposto da cui potrebbe derivare il legittimo esercizio di poteri impositivi da parte del Comune, così come richiamato nella predetta sentenza della sezione. Il passaggio pedonale e il collegamento alla rete viaria sarebbe assicurato dal marciapiede esterno al portico e non vi sarebbero quindi esigenze di interesse generale da giustificare l’insorgere di una servitù pubblica di passaggio al di sotto del portico. Inoltre il marciapiede demaniale esterno al portico non sarebbe stato oggetto di utilizzo da parte dell’Associazione. Aggiunge altresì che per la costituzione di una servitù di pubblico passaggio sarebbe necessaria la prova specifica di un effettivo e pacifico uso della strada da parte della generalità dei cittadini con l’acquiescenza delproprietario, che nella specie non si sarebbe spogliato della disponibilità del bene, tenuto conto del contratto di locazione stipulato con l’Associazione. L’Amministrazione non potrebbe esigere alcun canone o indennizzo dovendosi solo limitare a garantire il passaggio delle persone e il potere di riscossione del canone in questione non avrebbe causa legittima ne’ presupposto normativo nelle Delibere C.C. n.75 del 2010 e n.39 del 2014 e neppure nell’ordinanza sindacale n. 258 del 2012. Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e allega istanza di risarcimento dei danni subiti per effetto delle determinazioni dell’Amministrazione.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso opponendosi all’accoglimento dello stesso, attesa la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e della pretesa dei canoni alla luce della sussistenza della servitù di pubblico passaggio sull’area.
Con ordinanza n. 577 del 2015 è stata accolta l’istanza cautelare.
Con atto recante motivi aggiunti l’Associazione ha impugnato successivi atti adottati da Roma Capitale, a seguito di istanza stragiudiziale presentata dall’Associazione stessa, come indicati in epigrafe, unitamente agli ulteriori provvedimenti impositivi dei canoni Cosap e lamenta la illegittimità degli stessi in quanto adottatisenza fornire alcuna istruttoria a sostegno della asserita natura dell’area soggetta a pubblico passaggio.
Allega articolati i motivi di impugnazione, analoghi a quelli proposti con il ricorso introduttivo, insistendo con ulteriori considerazioni sulla illegittimità degli atti in assenza dei presupposti di fatto e di diritto sull’adozione degli stessi e sulla illegittimità della pretesa, non giustificata dalle norme regolamentari comunali in materia di occupazione di suolo pubblico nonché da adeguata prova sulla titolarità del diritto di pubblico passaggio sull’’area, con richiesta dì risarcimento dei danni.
In prossimità della odierna udienza le parti hanno depositato memorie e documentazione: in particolare la ricorrente con memoria conclusionale ha insistito sulla propria posizione con ulteriori considerazioni a difesa. Anche Roma Capitale ha depositato documentata memoria con la quale dopo aver ricostruito i fatti di causa ha comprovato la legittimità del suo operato in ragione della accertata servitù di pubblico passaggio sull’area in questione tale da assoggettare alla disciplina delle occupazioni di pubblico passaggio ai sensi della Delibera C.C.n. 75 del 2010, in assenza di comprovate circostanze volte a smentire tale natura, risultando insufficiente l’ esistenza di una locazione, tra l’ altro successiva allapronuncia giurisdizionale (sent. Trib. Civ. Roma n. 3045/2010 del 10.2.2010 ) che ha confermato l’ esistenza della servitù di pubblico passaggio. A ciò aggiunge la difesa capitolina che l’assoggettabilità del bene al canone servirebbe a compensare la diminuzione dell’utilitas di passaggio subita dalla collettività con la apposizione di arredi sull’area, come evidenziato dal Cons. di Stato nella sentenza n. 3446 del 2015 che ha riformato la sentenza n. 10183/2014 di questa sezione.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
2.1.La vicenda controversa verte sulla assoggettabilità a concessione/canone Cosap degli spazi sottostanti i porticati dei palazzi insistenti ai lati di Piazza Augusto Imperatore, rientranti nella asserita disponibilità della ricorrente in quanto locati dalla stessa con contratto sottoscritto con la proprietà condominiale, riguardo i quali secondo la medesima non sussisterebbe servitù di pubblico passaggio.
La questione è già stata affrontata dalla sezione con sentenza n. 10183 del 2014 che pronunciandosi sugli stessi luoghi e sui medesimi presupposti, non ha negato l’esistenza della servitù di passaggio sui portici di Piazza Augusto Imperatore, ma ha rilevato la non adeguata dimostrazione da partedi Roma Capitale dell’ esistenza di tale titolo. Tale sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3446 del 2015 dove si è affermato che i Portici di Piazza Augusto Imperatore sono idonei a soddisfare l’ uso pubblico garantendo alla cittadinanza l’ utilità sociale costituita dal libero passaggio sull’ area, sulla quale non sono state mai apposte barriere o segnali volti ad impedire il libero passaggio, garantendo nel concreto da tempo lunghissimo e per fatto notorio (non smentito dalla ricorrente), con continuità, il transito libero ed indiscriminato da parte della generalità dei cittadini (elementi caratterizzanti la c.d. dicatio ad patriam, quale modo di costituzione della servitù di uso pubblico, cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4597/2001; idem, n. 6924/2001; Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n.728).
L’ Amministrazione ha comprovato ulteriori circostanze a sostegno della dimostrazione della sussistenza della servitù di pubblico passaggio sull’ area in questione e cioè la specifica pronuncia sull’ esistenza della servitù di pubblico passaggio, con sentenza del Tribunale civile di Roma n. 3045/2010 del 10.2.2010, che ha affermato l’ assoggettabilità alla Cosap dei portici di piazza Augusto Imperatore. Aggiunge poi la difesa capitolina che gli esercizi di somministrazione attivati nei localicommerciali insistenti sui predetti porticati hanno sempre richiesto all’Amministrazione il rilascio di apposito provvedimento concessorio di eventuale Osp, con corresponsione dei relativi canoni sulla base di quanto prescritto in materia dal regolamento Cosap.
Del resto le opposte circostanze dedotte dalla parte ricorrente non appaiono sufficienti a contrastare gli elementi probatori addotti dall’Amministrazione a sostegno dell’esistenza di una servitù di pubblico passaggio: -disponibilità dell’area in forza del contratto di locazione stipulato con la proprietà condominiale; – occupazione solo dello spazio sotto i portici e non del marciapiede demaniale, destinato al libero passaggio pedonale; – la circostanza che la ricorrente provveda direttamente alla cura, la pulizia e la manutenzione dello spazio in questione, sottratto alla gestione dell’AMA.
Sulla base dell’orientamento della giurisprudenza, infatti, l’unica circostanza che sia in grado di escludere che su di un’area privata possa sorgere un diritto d’uso in favore della collettività ed invece una utilità limitata ai soli frontisti proprietari sarebbe l’oggettiva interruzione dell’area medesima da parte del suo proprietario o la apposizione di segni esteriori riconducibili alla volontà dello stesso di voler continuare adisporre del bene in via esclusiva (cancelli, catene, cartelli, ecc.), circostanze non sussistenti nella specie, laddove per fatto notorio l’area è destinata alla libera circolazione pedonale da parte della comunità indifferenziata dei cittadini, circostanza non smentita dalla ricorrente ( cfr. Cons.Stato, sez. V, 18 dicembre 2006, n. 7601; idem, cit. n. 3446 del 2015).
Né varrebbe obiettare, come invece inteso dalla ricorrente, che l’esistenza di un affitto commerciale sia elemento escludente la sussistenza della servitù pubblica sull’area, ciò in quanto tale contratto di locazione è tra l’altro successivo alla formazione della servitù e comunque non è in contrasto con l’assoggettabilità del bene alla Cosap, atteso che può ritenersi che sia destinata a compensare la diminuzione dell’utilitas di passaggio subita dalla collettività per l’apposizione di arredi sull’ area.
Del resto proprio l’ applicazione della concessione, ai sensi della disciplina regolamentare in materia, da parte dell’ Amministrazione contempera i diversi interessi pubblici e privati coinvolti nella medesima fattispecie quali la tutela architettonica, l’ ambiente, la viabilità, l’esercizio del diritto di proprietà.
In conclusione, il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti sono infondati e vannorespinti.
La particolarità della questione controversa e gli ulteriori approfondimenti del Collegio, alla luce dell’evoluzione del contenzioso giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente Giuseppe Rotondo, Consigliere Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/07/2016
IL SEGRETARIO
FONTE: http://www.laleggepertutti.it/134038_servitu-di-pubblico-passaggio-sulle-aree-del-condominio
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