Secondo la sentenza del Tribunale di Napoli [1] quando il conduttore si oppone alla richiesta di convalida dello sfratto per morosità, il giudice pronuncia ordinanza di rilascio e ordina il mutamento del rito (da sommario a cognizione piena). Con l’istanza di mutamento di rito, sorge l’obbligo per le parti di tentare la mediazione. Se il tentativo di mediazione non è viene effettuato o se il conduttore non si presenta personalmente, si verificano le seguenti conseguenze:
- il giudizio di opposizione (quello cioè “a cognizione piena”) diventa improcedibile;
- di conseguenza, l’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile, emessa dal giudice nel rito sommario, rimane valida ed efficace. In pratica l’inquilino moroso sarà costretto ad andare via di casa.
Ne consegue che, ad avviare la mediazione deve essere l’inquilino, il quale ha proposto l’opposizione e, quindi, ha interesse alla prosecuzione del giudizio.
L’orientamento sposato dal Tribunale partenopeo è simmetrico a quello della Cassazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo [2]: secondo infatti la Corte Suprema, a dover avviare la mediazione, prima del giudizio di opposizione, è il ricorrente in opposizione, ossia il debitore.
[1] Trib. Napoli Nord sent. n. 325/16 del 14.03.2016.
[2] Cass. sent. n. 24629/2015. Si registrano tutt’ora forti divergenze, tra i tribunali, su chi è tenuto a promuovere la mediazione dopo che il giudice ha deliberato sulle prime richieste delle parti: l’opponente, a cui è stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro (o la consegna di una cosa), oppure l’opposto-convenuto, cioè il creditore, ricorrente nella fase monitoria, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo? Secondo un primo filone, che ha avuto l’avallo della Cassazione, è l’opponente (cioè il debitore) ad avere «il potere e l’interesse a introdurre il giudizio di merito»; è quindi su di lui che incombe l’onere della mediazione obbligatoria, perché è l’opponente ad aver precluso al creditore «la via breve» scegliendo di «percorrere la via lunga». Per la Cassazione, «la diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe» la condotta passiva «dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice».
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/130956_sfratto-per-morosita-va-fatta-la-conciliazione-col-locatore
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