TRIBUNALE DI PATTI
I SEZIONE CIVILE
Ordinanza 25 maggio 2017
Giudice Mongiardo
I SEZIONE CIVILE
Ordinanza 25 maggio 2017
Giudice Mongiardo
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;
LETTO l’art.5, secondo comma, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, come introdotto dal d.l. n.69/13, convertito in legge n.98 del 9 agosto 2013, il quale attribuisce al giudice il potere di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
RITENUTO allo stato opportuno rinviare le parti davanti ad un organismo di mediazione, con riserva espressa, in caso di mancata conciliazione, di adottare i provvedimenti istruttori che si rendono opportuni;
RITENUTO peraltro, opportuno, che nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D.Lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art.13 de citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa ad incentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
RITENUTO che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L 22.6.2012 n.83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) c) nel caso di cui all’art.13 primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
PRECISATO che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistono effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione;
RITENUTO che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 comma 4 bis, D.Lgs. n.28/2010, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cpc;
RITENUTO, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
CONSIDERATO opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;
LETTO l’art.5, secondo comma, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, come introdotto dal d.l. n.69/13, convertito in legge n.98 del 9 agosto 2013, il quale attribuisce al giudice il potere di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
RITENUTO allo stato opportuno rinviare le parti davanti ad un organismo di mediazione, con riserva espressa, in caso di mancata conciliazione, di adottare i provvedimenti istruttori che si rendono opportuni;
RITENUTO peraltro, opportuno, che nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D.Lgs. 28/2010, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art.13 de citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa ad incentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
RITENUTO che la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L 22.6.2012 n.83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) c) nel caso di cui all’art.13 primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
PRECISATO che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistono effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione;
RITENUTO che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 comma 4 bis, D.Lgs. n.28/2010, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cpc;
RITENUTO, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
CONSIDERATO opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
P.Q.M.
DISPONE che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la risoluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Patti, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 el D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative delle facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
ASSEGNA alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza di un legale iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione anche nel corso del giudizio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 n.28m oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, cpc;
INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente adottati dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata dalle parti al procedimento di mediazione;
PRESCRIVE, altresì che – in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti:
RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 19 dicembre 2017 ore 10.30;
INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; gli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore designato;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.
ASSEGNA alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza di un legale iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione anche nel corso del giudizio della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 n.28m oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma, cpc;
INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;
INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente adottati dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata dalle parti al procedimento di mediazione;
PRESCRIVE, altresì che – in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta conciliativa anche in assenza di concorde richiesta delle parti:
RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 19 dicembre 2017 ore 10.30;
INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; gli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore designato;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.
FONTE: 101mediatori