TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 04.11.2016 nella causa iscritta al n. n. /2016 R.G. promossa da: M.M. , rappresentata e difesa dall’Avv. P F;
contro: C F. S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. G R;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex artt. 648 e 183, 6° comma, c.p.c.
– I – letta l’istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere la concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, e lette le osservazioni della parte attrice opponente; – esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti; – preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza; – ritenuto che, nel caso di specie, non possa concedersi l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto dei rilievi che seguono: l’art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione; peraltro, ai fini della concedibilità dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull’esistenza di una prova “adeguata” dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale “adeguatezza” si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente (cfr. in tal senso: Corte costituzionale, 25 maggio 1989, n. 295 in Foro it. 1989, I,2391; Corte costituzionale, 04 maggio 1984, n. 137 in motivazione; Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 in Giuraemilia – UTET Giuridica on line sul sito “www.giuraemilia.it”; Tribunale Torino, Ord. 21 febbraio 2007 in Corriere del merito 2007, 7 841; Tribunale Bari, 23 febbraio 2012 in Giurisprudenzabarese.it 2012; Tribunale Pescara, 16 agosto 2013, n. 5482 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Bari sez. III, 13 novembre 2014 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Nola sez. II, 24 febbraio 2015 in Redazione Giuffrè 2015);
nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta nella fase sommaria e nel presente giudizio non appare sufficiente a superare l’eccezione proposta da controparte di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 644 c.p.c., ai sensi del quale: “Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica (escluse le province libiche), e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta”;
invero, nel caso di notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto (cfr., tra le tante, Cass. civile, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3552 in Diritto & Giustizia 2014);
nel caso in esame, il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato in data 25.09.2015 e notificato all’attuale parte attrice opponente ben oltre il termine di sessanta giorni, con conseguente inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., senza che assuma rilevanza la precedente notifica, non essendosi mai perfezionata;
pertanto, in sentenza dovrà dichiararsi l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto che, per l’effetto, dovrà essere revocato;
conseguentemente, non può ovviamente concedersi l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
-II-
– ritenuto opportuno formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.”: versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 9.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
– rilevato, in proposito, che l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell’ingiunto, di costituzione dell’opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest’ultimo, la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione; in altre parole, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia (rectius: dal deposito) comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l’ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Tribunale Monza, 27 settembre 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. III, 23 marzo 2007, n. 7206; Cass. civile, sez. I, 28 settembre 2006, n. 21050; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287);
– rilevato, inoltre, che qualora la suddetta proposta conciliativa non venisse accettata dalle parti, sarà disposta la mediazione delegata ex officio iudicis, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, tenuto conto dei rilievi che seguono: la norma citata prevede testualmente quanto segue: “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”;
dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;
la procedura non è impedita dal fallimento dell’eventuale precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010);
il disposto di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078);
dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 dicembre; Tribunale Milano ord. 29 ottobre 2013) e pendenti (Tribunale Brescia 28 novembre 2013);
in giurisprudenza è stato affermato che “qualora la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98 del 9 agosto 2013, l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.” (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 23 giugno 2015, in Redazione Giuffrè 2015);
in particolare, deve condividersi l’orientamento giurispruenziale, secondo cui “il Giudice, in sede di formulazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., può indicare alle parti che, qualora la proposta non venga accettata, sarà disposta la mediazione ex officio iudicis quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, condizione che si riterrà soddisfatta soltanto se nel primo incontro le parti svolgano effettivamente il tentativo di mediazione” (cfr. in tal senso: Tribunale Palermo, sez. I, 16 luglio 2014, in GiustiziaCivile.com 2015, 12 febbraio);
sul punto, è stato anche affermato che “al cospetto di una causa che, già in itinere, abbia avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, è opportuno che il giudice formuli una proposta conciliativa, sulla base dei fatti pacifici e non contestati; ove le parti rifiutino immotivatamente la proposta, il giudice ben può avviarle alla mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs.28/2010 (cd. mediazione ex officio).” (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 21 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014).
-III-
– rilevato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.; – ritenuto che, nel caso di concessione dei predetti termini, sia possibile fissare un’udienza, all’esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni (o, più precisamente, per esigenze d’ufficio, fissare apposita udienza per la precisazione conclusioni), come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Ord. 02 novembre 2011 in Altalex on line n. 3487 del 30.01.2012 sul sito www.altalex.com; Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07 in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1901/2009 sul sito www.ilcaso.it, in Giur. di merito – GIUFFRÈ n. 9/2009, pag. 2159 ed in Redazione Giuffrè 2009 su Juris Data on line; Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007 in Giuraemilia – UTET Giuridica on line sul sito www.giuraemilia.it; Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 Rg. 10727/06 in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2007, n. 6, I, pag. 1682 ed in Giuraemilia – UTET Giuridica sul sito www.giuraemilia.it), tenuto conto, tra l’altro: del disposto di cui all’art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale “se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”; dell’opportunità di consentire alle parti di eccepire l’eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria); della necessità di sentire i difensori delle parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c.
P.Q.M.
RIGETTA l’istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c. .
FORMULA alle parti la predetta proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.
AVVERTE le parti che, qualora la suddetta proposta conciliativa non venisse accettata dalle parti, sarà disposta la mediazione delegata ex officio iudicis, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
CONCEDE ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c., ad entrambe le parti: 1) un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 25.11.2016, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
FISSA udienza successiva a mercoledì 15 marzo 2017 ore 09,40, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c. (dando atto fin da ora che in mancanza di un espresso parere sul “calendario del processo” il Giudice provvederà autonomamente).
AUTPRIZZA le parti ritiro dei rispettivi fascicoli, invitando a ridepositarli entro la successiva udienza.
INVITA gli Avvocati a voler fornire copia di cortesia cartacea delle memorie e dei documenti depositati in via telematica, entro l’udienza sopra indicata, ai sensi del Protocollo in vigore tra il Tribunale di Torino e l’Ordine degli Avvocati di Torino.
MANDA alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, lì 07.11.2016
Il Giudice Istruttore
Dott. Edoardo DI CAPUA
Depositata in data 07.11.2016
Fonte:101mediatori