LA MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO D’APPELLO

CORTE D’APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio con i seguenti magistrati:
Dott. Ettore Luigi Nesti Presidente
Dott. Cataldo Collazzo Consigliere
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere rel.
ordinanza
Nel procedimento in epigrafe, instaurato tra ___ e ___ avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.___/2015 emessa dal Tribunale di Potenza in data 16.10.2014 e depositata il 9.03.2015;
sciolta la riserva di cui all’udienza del 12.04.2016;
rilevato che con la sentenza gravata, il Tribunale di Potenza ha disposto, conformemente alla volontà di tutte le parti, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in Venosa ed edificato a seguito di licenza edilizia n._____ rilasciata dal Comune di _____ in data ____ in relazione al suolo di complessivi _____ distinto in catasto al foglio part. Con accesso esclusivo per entrambe le parti da via _____;
che sono stati esclusi dalla stima gli immobili oggetto di attuale possesso reciproco in parti uguali e gli appartamenti abitati o goduti pacificamente dalle parti;
che pertanto il CTU ha provveduto a stimare esclusivamente 1) il locale seminterrato fuori sagoma del fabbricato di circa _____ detenuto dal _____ ; 2) il locale seminterrato fuori sagoma del fabbricato di circa mq detenuto dal _____ ; 3) l’area circostante al fabbricato, composta in parte da terreno e in parte da lastrico solare copertura garage fuori sagoma, in parte dalla rampa di accesso garage e il Tribunale ha assegnato ai coniugi _____ il locale seminterrato fuori sagoma del fabbricato di circa mq _____ foglio _____ part. _____ Sub _____ e la quota di terreno pari a circa _____ quale rampa di accesso al garage seminterrato e ai coniugi _____ il locale seminterrato fuori sagoma del fabbricato di circa mq _____ foglio _____ part. _____ Sub _____ e la quota di terreno pari a circa mq _____ ; ha altresì condannato entrambe le parti in solido tra loro alla realizzazione, con spese a carico di entrambe in parti uguali, di tutti i lavori di adeguamento relativo all’accesso comune nella parte residua di mq _____ di lastrico solare, al fine di renderlo indipendente, anche in relazione all’eventuale spostamento dei contatori delle utenze ove necessario;
che inammissibile è l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado chiesta dagli odierni appellanti;
a) nella parte in cui vi è condanna per entrambe in solido tra loro alla realizzazione, con spese a carico di entrambe in parti uguali, ai lavori di adeguamento relativi all’accesso comune nella parte residua di mq _____ di lastrico solare, poiché la condanna è in solido e gli appellati hanno espressamente dichiarato di voler attendere l’esecutività della sentenza;
b) sia nella parte in cui vi è condanna al pagamento della somma di euro _____ oltre interessi, dovuta agli appellati a titolo di conguaglio, in quanto il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all’effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell’altrui quota (Cass. 6653/2003); considerato, in conseguenza di ciò che l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costituive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, quando la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico e non meramente dipendente, come appunto nella specie, in cui il diritto al conguaglio dovuto agli altri comunisti da parte dell’assegnatario sorge nel momento in cui viene a cessare lo stato di indivisione e trova fonte nell’attribuzione ad altro condividente di un bene eccedente la sua quota (Cass. n. 406/2014);
rilevato che i motivi di gravame attengono:
1) alla assegnazione agli appellati della quota di terreno di mq _____ quale rampa di accesso al garage seminterrato, in quanto, secondo gli appellati, con tale assegnazione gli stessi non avrebbero più la possibilità di accedere ai locali seminterrati dalla via pubblica rappresentata da _____ ;
2) alla prospettata contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale ha da un canto definito la corte come bene di uso comune e dall’altro ne ha disposto lo scioglimento attribuendo ad entrambe il diritto di passaggio;
considerato che l’art. 5 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013, testualmente prevede che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”;
ritenuto che la norma in esame intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire una alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato, in attuazione dell’art.5 della direttiva 2008/52/CE;
ritenuto che nel caso in questione, non appaiono sussistere ostacoli all’esercizio di detto potere giudiziale, non apparendo sussistere significativi squilibri di interessi tra le parti o particolari esigenze di ottenere una interpretazione autorevole della legge o di un precedente vincolante, posto che la controversia permane su aspetti marginali (gli appellati non hanno proposto appello incidentale sul rigetto della domanda risarcitoria) facilmente superabili con l’ausilio della CTU espletata in primo grado e della CTP, che fotografano lo stato dei luoghi
PQM
dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza;
assegna alle parti il termine di giorni 15 per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’organismo che ritengono più idoneo a trattare la controversia in oggetto, a far tempo dalla comunicazione della presente ordinanza;
assegna il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione;
dispone che le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato;
dispone che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in Cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza;
fissa la data del _____ per l’eventuale prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte di Appello.
Si comunichi.
Potenza, 15.11.2016
Il Consigliere relatore
Dott. Paola Bernacchia
Il Presidente
Dott. Ettore Luigi Nesti

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