L’AVVIO TARDIVO DELLA MEDIAZIONE INFICIA LA SUA VALIDITÀ?

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA
CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. ___/2015

Tra
M.C. con l’avv.___
E
P.C., P.M., Z slr
Oggi 27 settembre 2016, alle ore 10.00, innanzi al dott. Valentina Boroni, sono comparsi:
(omissis)
L’avv. P. rappresenta che nel termine assegnato dal Giudice alla udienza dell’8.3.2016 è stato introdotto il procedimento di mediazione nei confronti della convenuta srl;
accortisi dell’errore essendo il procedimento da instaurare con il dott. M si è provveduto ad instaura detto procedimento, seppure successivamente al termine assegnato;
il procedimento ha avuto peraltro esito negativo. Deposita i due verbali di mediazione e chiede proseguirsi oltre nel giudizio con assegnazione die termini ex art,. 183 sesto comma c.p.c..
L’avv. M. si riporta alle eccezioni già svolte alla precedente udienza, in via subordinata si associa alla richiesta di termini.
L’avv. B. si riporta alle osservazioni già enunciate alla precedente udienza e si associa alle istanze dell’avv. M.
Il Giudice
sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto M risulta comunque esperito ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;
ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento;
ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;
P.Q.M
Respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del 1.2.2017 ore 12,00.
Invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.
Il Giudice
Valentina Boroni

 

Fonti: 101mediatori

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