SE SERVE A DEFINIRE IL CONFLITTO NEL COMPLESSO IL MEDIATORE PUÒ ESTENDERE L’OGGETTO DELLA TRATTATIVA A QUESTIONI CHE NON SONO STATE PORTATE IN CAUSA

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile – dott. Marzocchi

 

 

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
B. M. e altri, con l’Avv. A. P.
Attore-opponente
contro
M., con gli Avv. C. B. e F. S.
Convenuta-opposta
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19.01.2015, sull’ammissione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti nelle memorie ex art. 183, co. 6, cpc
Premesso
Letti atti e documenti del fascicolo del giudizio di opposizione;
Visto e applicato l’ art. 183, co. 7, cpc;
Ciò premesso,
Sulle istanze istruttorie osserva
L’oggetto del contendere e’ se sia o meno avvenuta una fornitura di prodotti – in specie di vino in varie quantità e qualità – dal presunto acquirente, parte attrice opponente, al presunto venditore, parte convenuta opposta, senza che a questa fornitura abbia fatto seguito il saldo del pagamento del prezzo della compravendita;
Stante l’oggetto del presente giudizio è necessario nel presente giudizio di merito mettere in condizione la convenuta opposta, parte attrice sostanziale sulla quale grava l’onere probatorio, di fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare della fornitura e del credito ingiunto;
Ciò premesso, ammette la prova per testi, con i testimoni ivi indicati, proposta dalla difesa della convenuta opposta M. nella memoria 183, co. 6, n. 2, cpc, con i seguenti capitoli, ritenuti
rilevanti e ammissibili e contrassegnati dai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; non ammette i capitoli 1 e 2 in quanto generici.
Si riserva di decidere all’esito della prova orale, sugli ordini di esibizione di documenti alla parte e/o al terzo, ex art. 210, cpc.
Osserva inoltre
Considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti;
Ritenuto opportuno disporre il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di diritto già emersi e di quelli che potrebbero emergere in esito all’istruttoria da svolgere;
Ritenuto inoltre che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare – che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014);
Giova, peraltro, ricordare come il mediatore ben potrebbe estendere l’oggetto della trattativa (rectius: della mediazione) ai crediti maturati anche prima o dopo l’instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto tra le parti nel suo complesso, mentre la sentenza potrebbe definire, tout court, solo l’oggetto di questa lite.
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura di mediazione a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori – sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 cpc, invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Fissa nuova udienza in data 20 maggio 2015, ore 12,00, per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo, per l’escussione della prova testimoniale come sopra ammessa;
Assegna alle parti il termine di legge di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo di mediazione, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. 28/2010
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Pavia, 19 gennaio 2015.
Dott. Giorgio Marzocchi

 

Fonte: 101 mediatori

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