SOGGETTI ESTRANEI AL GIUDIZIO MA LEGATI AL VINCOLO DELLA PARENTELA

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE I CIVILE

 

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del             rilevati gli elementi essenziali della lite come segue:
a) con l’atto introduttivo del giudizio assumendo di aver prestato al nipote la somma complessiva di euro 100.000 nel maggio 2005 mediante due bonifici bancari senza previsione di un termine per la restituzione, ha domandato la condanna del convenuto alla restituzione della somma in questione previa fissazione, se del caso, di un termine ex articolo 1817 codice civile:
b) costituendosi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello e, nel merito, ha contestato la qualificazione giuridica del contratto come mutuo, allegando la sussistenza di una donazione indiretta di immobile (infatti la somma era destinata pacificamente all’acquisto di una casa in lo stesso ha quindi domandato rigettarsi nel merito la domanda di controparte o, quantomeno, di crearsi non dovuti gli interessi);
valutati la natura della causa il comportamento delle parti è considerato, in particolare quanto segue:
I) la natura specifica dei rapporti tra le parti, le quali risultano legate da vincolo di parentela (che pacificamente giustificato la dazione del denaro per cui è causa a qualunque titolo essa sia venuta), nonché risultano con coeredi in relazione alla successione di madre dell’attrice e nonna del convenuto, deceduta nel 2007;
II) la circostanza che tra le parti sussiste controversia anche in ordine alla divisione relativa cespiti pervenuti per successione, controversia, ancora non sfociata in una causa, che vede contrapposti da un lato l’attrice dall’altro lato il convenuto, il di lui fratello e la loro madre e che riguarda anche la sorte dell’abitazione dell’attrice, dal che deriva l’opportunità di dirimere anche tale controversia sia pure in una sede diversa presente giudizio, dal momento che il conflitto riguarda anche soggetti strani e la presente causa;
III) la fase processuale (non si è ancora provveduto sull’istanza istruttore delle parti né sulla questione concernente la giurisdizione);
IV) la complessità ed i tempi dell’eventuale istruttoria (entrambe le parti hanno domandato a mettersi tra l’altro prova per interrogatorio formale per tenersi su svariati capitoli);
V) i pregressi buoni rapporti tra le parti che hanno giustificato l’operazione per cui è causa, il che è indicativo dell’opportunità di pervenire ad una soluzione condivisa del conflitto;
ravvisata la possibilità alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, di risoluzione conciliativa, e ritenuto pertanto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;
rilevato, in particolare, che da un lato a prescindere dal merito della causa, qualora dovesse essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, l’attrice dovrebbe sobbarcarsi i maggiori oneri necessari per far valere le sue ragioni in e che, da un lato, indipendentemente dalla questione relativa alla giurisdizione della correttezza o meno della ricostruzione giuridica dell’ attrice, non è noto ad oggi (ma ciò è stato fatto oggetto di istanze istruttorie) il prezzo di acquisto dell’immobile in da parte del convenuto, ciò che potrebbe avere dei riflessi tanto sulla configurabilità della donazione indiretta quanto sulla validità dell’eventuale donazione sotto il profilo formale il che rende opportuna una soluzione conciliativa per entrambe le parti;
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21.6.2013 n. 69, conv. con mod. dalla L. 9.8.2013 n. 98,
P.Q.M.
letto ed applicato articolo 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010,
dispone l’esperimento della mediazione ed assegna termine parte di 15 giorni per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto delle stesse avuto riguardo ai criteri di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in un luogo diverso da quello indicato nell’articolo 4 citato;
precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente con l’assistenza del legale di un avvocato iscritto all’albo;
precisa altresì che, perché si realizzino gli estremi della “mediazione disposta dal giudice” il tentativo di mediazione dovrà essere effettivamente avviato e le parti anziché limitarsi al formale primo incontro dovranno adempiere effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla conseguente procedura di mediazione;
dispone che le parti consegnano al mediatore incaricato una copia della presente ordinanza;
fissa nuova udienza per il giorno alle ore 10:00 per verificare l’esito della procedura di mediazione, riservato all’esito ogni altro provvedimento sulle istanze delle parti
Si comunichi.
Così deciso in Monza, 12.4.2016.
Il Giudice

Fonte: 101mediatori

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