QUANDO ADIRE IL GIUDICE?

Si è più volte accennato al procedimento di mediazione, come ad un procedimento stragiudiziale in grado di risolvere controversie in maniera ufficiale e amichevole, senza ricorrere alla giustizia ordinaria. Nei casi previsti dalla legge, la mediazione è obbligatoria e il cittadino deve affrontarla prima d’iniziare la causa.

Cosa succede se invece la mediazione fallisce? Si può fare causa?

Non appena si è in possesso del verbale negativo di mediazione, si può fare causa e citare così in giudizio la controparte ed avviare il contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. È bene sapere anche che, al deposito del verbale negativo decorrerà nuovamente il termine prescrizionale (entro il quale far partire la causa). Tale problematica è piuttosto frequente nelle assemblee condominiali. In questi casi, la legge impone di agire entro trenta giorni dalla riunione, per i presenti, ed entro trenta giorni dalla comunicazione, per gli assenti. Nello stesso termine si dovrà depositare l’istanza di mediazione alla controparte, nel caso predetto, il condominio. Previa la decadenza, nei trenta giorni successivi l’istante dovrà far partire l’impugnazione del verbale dell’ assemblea condominiale.

 

Per approfondire l’argomento:

  • Dl 28/2010;
  • Art 5, co. 1 bis Dl 28/2010;
  • Art 5, co. Dl 28/2010;
  • Trib. di Monza, sent.n.65/2016.

Fonte: La legge per tutti

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1 commento su “QUANDO ADIRE IL GIUDICE?

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