LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
IN TEMA DI USURA E ANATOCISMO BANCARI
Il testo coordinato del D. Lgs 28/2010 con le modifiche introdotte dal cd. “Decreto del fare” n. 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, espressamente menziona nel novero delle materie oggetto di mediazione civile obbligatoria i contenziosi nascenti dai “contratti bancari”. Tra le molteplici controversie che possono scaturire al riguardo, senza alcun dubbio molto diffuse sono quelle aventi ad oggetto le richieste di risarcimento dei correntisti per gli interessi illeciti derivanti dall’usura e dall’anatocismo bancari.
In questi casi, particolarmente utile si profila il ricorso alla mediazione civile obbligatoria, dato che la suddetta procedura -caratterizzata da tempi rapidi, costi molto contenuti e riservatezza assoluta- assicura agli Istituti di credito il pericolo di evitare la diffusione di notizie che potrebbero nuocere alla loro immagine a livello sia intra che ultra-nazionale con pesanti ricadute sul mercato finanziario e sulla clientela.
Sul piano sostanziale, l’usura bancaria è un delitto previsto dalla più ampia fattispecie dell’art. 644 del c.p. -riformulato dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996- e si realizza allorquando la banca fornisce al proprio cliente un prestito, un mutuo o un affidamento in conto corrente a un tasso di interesse superiore al cd. “tasso soglia” stabilito dalla Banca d’Italia: in questo caso, poiché l’operazione viene finanziata ricorrendo ad interessi superiori a quelli massimi di legge, il tasso d’interesse si definisce usurario e, per questo, illegale.
L’anatocismo è, invece, disciplinato dall’art. 1283 c.c., il quale espressamente prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. In pratica, con il temine anatocismo viene indicato il fenomeno del calcolo degli interessi sugli interessi già maturati.
Al riguardo, si segnala sia la storica sentenza della Cassazione Civile, Sez. I , del 6.05.2015, n. 9127, con la quale la Suprema Corte definendo l’anatocismo bancario “una pratica arbitraria”, si spinge a vietarla espressamente, indipendentemente dal periodo -trimestrale o annuale- in cui siano stati capitalizzati gli interessi a debito, che la sentenza n. 11638/2016 secondo cui deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di mutuo fondiario il regime civilistico vigente in punto di maturazione di interessi su interessi (scaduti e non pagati) ex art. 1283 c.c., “dovendosi escludere la vigenza di un uso normativo contrario”.
In tema di usura, invece, in data 22.06.2016, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12965/2016, ha espressamente statuito che “la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari».
Con la nota sentenza n. 5091/2016, la Corte ha, altresì, affrontato, per la prima volta, i temi procedurali del contenzioso bancario, affermando che in materia contabile, anche quando possa essere considerata esplorativa, “la CTU deve essere ammessa perché è l’unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e che non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti”. In questo modo, poiché il consulente tecnico di ufficio può acquisire tutta la documentazione che ritenga indispensabile o utile per lo svolgimento della sua funzione, senza essere obbligato ad avvalersi dei soli documenti acquisiti sino a quel punto del processo, gran parte dei contenziosi per usura e anatocismo, ancora pendenti, potranno essere ridiscussi in favore dei clienti. La sentenza, infatti, è, giustamente, considerata come un primo, importante passo per ristabilire equità e giustizia nei rapporti tra i correntisti e la banca, dato che afferma, in favore dei primi, il diritto di ottenere tutti i documenti necessari alla propria difesa, superando i continui ostacoli posti frequentemente dagli Istituti bancari.
Pertanto, poiché sovente la Banca tende a legittimare il proprio operato con motivazioni spesso non trasparenti, è consigliabile per il cliente, come primo passo nella risoluzione della lite, il ricorso alla procedura di mediazione civile obbligatoria nei casi sospetti di usura e/o anatocismo bancari.
Avvocato Silvia Salomè
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